E.R.A.  EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION

“Sez.ne Radioamatori Del Pianalto – Radioamatori e Protezione Civile”

 

 

Statuto della sezione Radioamatori Del Pianalto O.d.V.

L’ E.R.A. “European Radioamateurs Association”, ora E.R.A. “European Radioamateurs Association O.d.V. è una libera Associazione fra radioamatori, costituita con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci il 09-01-1995, già registrata al nr. 661 vol. 1. A. del 17-01-1995, originata quest’ultima, a sua volta, dalla modifica della denominazione sociale dell’Associazione Radioamatori Siciliana A.RA.S. costituita l’11-04-1991.

Per le sue finalità l’A.RA.S. è stata censita tra i gruppi, associazioni, enti, ed organismi di volontariato di protezione civile in data 27-05-1993, dalla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento Nazionale Della Protezione Civile.

L’ E.R.A. è iscritta nell’elenco delle Organizzazioni di Volontariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con Prot.llo Nr. DPC/VOL/65750 del 16/12/2014 NELLA CATEGORIA “A” ai sensi della Direttiva della PCM del 09/11/2012.

 

PREMESSA

SEZIONE E.R.A. – Settore ambiente, zoofilo e Protezione Civile Parco del Monviso, O.d.V., successivamente chiamata E.R.A. sezione Radioamatori Del Pianalto O.d.V., promuove la sua attività, allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del Radioamatore nella Società Civile.

Tale scopo, che si realizza soltanto attraverso la libera e consapevole volontà dei singoli soci di arricchire la propria personalità morale, culturale e radiantistica, impegna la E.R.A. sezione Radioamatori Del Pianalto O.d.V. a prendere iniziative, che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori di libertà e di fraternità riconosciuti universalmente dai radioamatori.

La E.R.A. sezione Radioamatori Del Pianalto O.d.V., promuove attività sociali e culturali a mezzo di appositi centri operativi, onde realizzare, in collaborazione con Organi ed Istituzioni, anche progetti di interesse pubblico.

La E.R.A. sezione Radioamatori Del Pianalto O.d.V. ha lo scopo di riunire, per finalità scientifiche e culturali, i radioamatori e appassionati del mondo scientifico relativo alle telecomunicazioni, al fine di incrementare gli studi in campo radioamatoriale, promuovendo sperimentazioni, prove, istruzioni ed esercitazioni.

La E.R.A. sezione Radioamatori Del Pianalto O.d.V. si prefigge di costituire collegamenti fra i Soci e le Pubbliche Amministrazioni per la collaborazione con la Protezione Civile.

 

Articolo 1

COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

È costituita, a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, con sede in Santena, (TO), con sede in Via Tripoli 11/b, la E.R.A. sezione Radioamatori Del Pianalto O.d.V. senza fini di lucro, per l’elevazione morale e materiale dei radioamatori mediante i principi ispirati dal Patto di Fratellanza, dai metodi del libero associazionismo e della democraticità delle strutture, che sono presenti in tutti gli Stati Europei, ove è possibile l’uso delle radiocomunicazioni via etere.

La qualifica di Organizzazione di Volontariato con l’acronimo “ODV”, saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà “E.R.A. sezione Radioamatori Del Pianalto O.d.V.” L’organizzazione di volontariato, denominata E.R.A. sezione Radioamatori Del Pianalto O.d.V.  assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale ed ha una struttura democratica e senza scopo di lucro ed è composta da un minimo di Nr.8 Soci Ordinari.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo 2

FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale l’attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Comma A) Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

Comma B) Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo L’ASSOCIAZIONE intende svolgere:

  • promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento nell’ ambito della protezione civile
  • promuovere, la sperimentazione radioamatoriale
  • costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, per ciò che concerne le attività di volontariato
  • formare operatori radio con corsi specifici radioamatoriali, con rilascio di patente di operatore di stazione radio come previsto da legge
  • mantenere relazioni con analoghe associazioni estere che abbiano scopi e finalità simili alla E.R.A. sezione Radioamatori Del Pianalto O.d.V.
  • promuovere il radioascolto su gamme di frequenza a norma di legge
  • valorizzare la attività di volontariato di protezione civile in collaborazione con gli Enti preposti nell’ambito della PREVENZIONE, PREVISIONE E SOCCORSO
  • fare esercitare il radioascolto, con apposito nominativo SWL, rilasciato previa domanda al Ministero competente dall’interessato
  • promuovere l’attività dei volontari specializzati in post eventi calamitosi
  • favorire le comunicazioni radiantistiche, sia ordinarie, sia in casi calamitosi ed emergenziali
  • promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento nell’ ambito della protezione civile anche con la costituzione di nuclei specifici

 

Articolo 3

ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Le spese per il suo funzionamento sono coperte dalle seguenti entrate:

  1. le quote ordinarie degli associati;
  2. le quote straordinarie degli associati deliberate dell’Assemblea dei soci;
  3. le erogazioni conseguenti agli stanziamenti deliberati dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e/o Circoscrizionali e da altri Enti pubblici e/o privati;
  4. dai contributi volontari o dalle donazioni dei Soci e/o di altri Enti od Associazioni pubbliche e/o private.

Tutte le predette entrate sono gestite dall’Associazione.
I bilanci preventivi e consuntivi, la cui formazione è obbligatoria, debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione o presso la sua sede legale, almeno dieci giorni prima dell’Assemblea dei Soci per la loro approvazione.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

 

Articolo 4

SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE

All’Associazione possono aderire tutti coloro che in possesso di patente di operatore di stazione radioamatore e di nominativo di stazione radio (QRA) e di coloro che non sono in possesso di patente di stazione radioamatore ma che condividano in modo espresso gli scopi di cui al presente Statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Sono Soci Ordinari dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e resa nota entro e non oltre il 30 Dicembre dell’anno precedente.

Il mancato pagamento, entro il mese di febbraio della quota di rinnovo annuale di adesione all’Associazione, costituisce decadenza dalla qualità di Socio.

 

Criteri di ammissione ed esclusione

  1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo / Assemblea dei soci (scegliere una delle due opzioni) ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’ente stesso (nel caso di Associazioni costituite da ASSOCIAZIONI). Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
  2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione (si può prevedere anche un periodo inferiore) è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
  3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni (si può prevedere anche un periodo superiore) dal ricevimento della relativa comunicazione.
  4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
  5. La qualità di Socio si perde:
    1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’ASSOCIAZIONE;
    2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ASSOCIAZIONE;
    3. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi _________ giorni dall’eventuale sollecito scritto.
  6. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ASSOCIAZIONE sia all’esterno per designazione o delega.
  8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ASSOCIAZIONE.

 

Articolo 5

DIMISSIONE DEL SOCIO

L’associato che intende dimettersi è tenuto a darne comunicazione scritta al C.D.  Al dimissionario non verrà rimborsata la quota di iscrizione dell’anno in corso, né parte di essa.

 

Articolo 6

DIRITTI DEI SOCI

Gli associati hanno diritto a:

1)              Prendere parte alle attività ammesse dalla Associazione, usufruendo delle attrezzature e degli impianti di proprietà dell’Associazione;

2)         Prendere parte alle manifestazioni promosse dall’Associazione o da altri Enti sotto i colori dell’Associazione;

3)         Avere il distintivo dell’Associazione;

4)         Intervenire e discutere alle Assemblee Generali e presentare proposte e/o reclami ad C.D.;

5)         Essere eletto membro del C.D. ed esercitare il diritto al voto in Assemblea, fatte salve le limitazioni di cui al precedente articolo 4;

6)         Prendere “cognizione” degli atti associativi quali verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo etc. nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezioni dati sensibili e personali. Il Socio dovrà presentare formale richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo.

7)         Ad usufruire di eventuali agevolazioni conseguite dalla SEZIONE E.R.A. Radioamatori Del Pianalto O.d.V.. che dalla E.R.A. Nazionale O.d.V.

 

Articolo 7

DOVERI DEL SOCIO

Gli Associati hanno il dovere di:

1)         Osservare lo Statuto e i regolamenti;

2)         Pagare le quote sociali di cui all’Articolo 4;

3)         Non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita dell’Associazione;

4)         Partecipare alla vita sociale contribuendo alla realizzazione degli obiettivi associativi.

 

Articolo 8

TRASGRESSIONE DELLE NORME SOCIALI

In caso di trasgressione delle norme sociali per fatti di minor gravità, il C.D. può infliggere all’Associato con delibera, sempre sentite le parti e assunte le dovute informazione:

1)         l’ammonizione verbale;

2)         la deplorazione scritta;

3)         la sospensione dai diritti sociali NON superiore ai sei mesi.

In caso di trasgressioni delle norme sociali per gravi fatti o nei casi in cui l’Associato nuoccia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell’Associazione, ne comprometta il suo buon nome, tenga condotta disdicevole o danneggi un altro Associato, sempre sentite le parti e assunte le dovute informazione il C.D., può con delibera richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale:

  1. L’espulsione dall’Associazione;
  2. La sospensione dai diritti sociali superiore ai sei mesi.

All’Associazione è riservato il diritto di eventualmente pretendere dall’Associato espulso il risarcimento dei danni da esso arrecati.

 

Articolo 9

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

1)         L’Assemblea dei Soci;

2)         Il Consiglio Direttivo (CD), costituito dalle seguenti cariche sociali:

  1. a) il Presidente;
  2. b) il Vice Presidente;
  3. c) il Segretario/Tesoriere;
  4. d) due Consiglieri.

3)         Il Collegio dei Sindaci Garanti (CS), costituito dalle cariche sociali;

  1. a) il Presidente e revisore dei conti;
  2. b) due Sindaci;

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti. Il C.D. viene eletto con criteri di democraticità dall’Assemblea dei Soci aventi diritto ed ha cadenza triennale. Tutti i componenti il C.D. durano in carica fino all’elezione del nuovo C.D.

Il C.D. viene eletto con criteri di democraticità dall’Assemblea dei Soci aventi diritto ed ha cadenza triennale. Il C.D. è l’organo che certifica il bilancio dell’Associazione, accompagnando la relazione da analisi sulla gestione, esso si compone di tre membri effettivi.

I componenti il C.D. durano in carica fino all’elezione del nuovo C.S. Le cariche associative sono prestate esclusivamente a titolo gratuito, così come a titolo gratuito sono le prestazioni fornite dagli aderenti.

Il C.D. può stabilire soltanto il rimborso delle spese sostenute dagli Associati, incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

 

Articolo 10

ASSEMBLEE

Le Assemblee degli Associati sono Ordinarie e/o Straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria è, di regola, convocata dal Presidente dell’Associazione, entro il quindici marzo di ogni anno, per la relazione annuale sull’attività dell’Associazione e sulla sua gestione finanziaria, nonché per la presentazione ed approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, ai sensi dell’art.25 del D.L.G. 117/2017.

Le convocazioni dell’Assemblea Ordinaria devono essere effettuate mediate avviso spedito a mezzo telematico o con lettera postale, oppure consegna a mano, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo, e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento per:

  1. a) procedere alle modifiche dello Statuto;
  2. b) deliberare sugli ordini del giorno.

Le assemblee Straordinarie possono essere convocate:

  1. a) dal Presidente dell’Associazione;
  2. b) per delibera del C.D;
  3. c) su richiesta di almeno un decimo dei Soci della SEZIONE E.R.A. Radioamatori Del Pianalto O.d.V.

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annuale di associazione, hanno diritto di partecipare ed assistere alle Assemblee Ordinarie o Straordinarie e ad esercitare il diritto di voto.

La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall’Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.

 

Articolo 11

GESTIONE DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono validamente costituite:

  1. In prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto a voto.
  2. In seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto a voto.

Le deliberazioni delle Assemblee dei punti a) e b) sono valide se approvate dalla metà più uno dei partecipanti presenti o in delega.

Le deliberazioni delle Assemblee Straordinarie, volte alla modifica dello Statuto Sociale, sono valide solo se adottate con la maggioranza dei ¾ dei Soci aventi diritto a voto e la delibera sarà valida se approvata dal 50% più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Non sono consentite più di TRE deleghe per Socio presente per qualsiasi tipo di Assemblea.

 

Articolo 12

VERBALI ASSEMBLEARI

In ogni riunione dell’Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e rimane disponibile ai Soci che ne facciano richiesta.

 

Articolo 13

AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è amministrata e diretta dal C.D. eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque Associati della SEZIONE E.R.A. Radioamatori Del Pianalto O.d.V.  Il C.D. nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

 

Articolo 14

COOPTAZIONE

Tutti i componenti il C.D. devono partecipare alle Assemblee del C.D. stesso.

Dopo due assenze consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica e non sono rieleggibili per il mandato in corso.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

 

Articolo 15

FUNZIONI DEL C.D.

Oltre a tutte le attribuzioni conferite dal presente Statuto, il C.D. ha le seguenti funzioni:

  1. a) Cura l’attuazione di tutte le deliberazioni prese e delle norme contenute nel presente Statuto;
  2. b) Sottopone all’Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto, accoglie o respinge proposte e/o reclami avanzati dai Soci;
  3. c) Promuove, organizza e gestisce tutte le attività e/o manifestazioni atte al raggiungimento degli obbiettivi dell’Associazione;
  4. d) Provvede alla totale amministrazione economica/finanziaria dell’Associazione, predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
  5. e) Delega il Presidente a rappresentarlo in tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, stabilendone altresì gli eventuali limiti.
  6. f) Può delegare in tutto o in parte i propri poteri, od affidare incarichi speciali a qualsiasi Socio di sua fiducia;
  7. g) Si impegna a rispettare le norme vigenti in merito ai dati personali e dati digitali.

 

Articolo 16

FUNZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente: 

  1. a) Ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche nei confronti dei terzi ed è sostituito, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente con poteri di ordinaria amministrazione;
  2. b) Effettua le spese di normale e straordinaria;

 

Il Vice Presidente:

  1. Sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con poteri di ordinaria amministrazione

 

Il Segretario/Tesoriere:

  1. a) Cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del C.D. e del Presidente;
  2. b) Provvede alla compilazione del rendiconto annuale, da sottoporre all’esame ed all’approvazione del C.D.;
  3. c) Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal C.D. e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili;
  4. d) Si occupa del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in partenza;
  5. e) Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi Soci, tenendo costantemente aggiornato il relativo schedario, nel rispetto delle norme sulla privacy;
  6. f) Redige i verbali delle sedute del C.D. e trascrive quelli relativi alle Assemblee Generali dei Soci, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
  7. g) È responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione, da lui riscosse o affidategli;
  8. h) È tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente;
  9. i) Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti tutto il movimento di cassa;
  10. j) Versa le somme incassate nelle casse sociali o sul conto bancario o postale dell’Associazione, qualora acceso;

Nell’espletare i suddetti compiti il Segretario si può avvalere della collaborazione di associati di sua fiducia.

 

I Consiglieri:

  1. a) Con il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere individuano gli obiettivi dell’Associazione ed intraprendono le opportune strategie;
  2. b) Deliberano le spese necessarie per il buon andamento dell’Associazione;
  3. c) Deliberano l’ammissione dei Soci e la loro esclusione nei casi previsti dal presente Statuto;

 

Articolo 17

FUNZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DEI SINDACI GARANTI.

Ai Sindaci Garanti spetta:

  1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
  2. Sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto.
  3. Decidono in via definitiva, motivando, sulle controversie fra associati e tra singoli associati e Consiglio Direttivo
  4. Decidono in maniera definitiva su eventuali ricorsi presentati dai Soci in merito alle sanzioni irrogate dal Consiglio Direttivo

I Garanti devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Le loro decisioni sono inappellabili e vengono eseguite dal C.D.

 

Articolo 18

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

Qualora si verificasse un evento ritenuto insanabile per l’esistenza della Sezione, il C.D. convoca l’Assemblea Straordinaria dei Soci.

L’eventuale deliberazione di scioglimento della SEZIONE E.R.A. Radioamatori Del Pianalto O.d.V.  è valida con i ¾ dei voti dei Soci iscritti e l’unanimità dei presenti.

Deliberato lo scioglimento, i beni della Sezione, che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

 

Articolo 19

RICHIAMI LEGISLATIVI

Per quanto non previsto nel presente statuto, sopperiscono le vigenti disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

l’articolo 82 del CTS al comma 3 (così come modificato dall’articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, n.  105), dispone che “Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative”.